Studio Grafologico Cagliari Dott.ssa Roberta Dessì
  • I metodi

    La grafologia, al di là della propria utilità in sede giudiziaria, spesso esercita fascino perché la si considera legata alla interpretazione della personalità di uno scrivente. Per chi però esercita la professione di perito/consulente tecnico giudiziario diventa di fondamentale importanza fissare e stabilire un oggetto di indagine.
  • Lo scopo della perizia

    L’oggetto di indagine pertanto viene a costituire l’ossatura della perizia con l’indirizzo tecnico che si segue per raggiungere l’obiettivo. Scopo del consulente giudiziario è proprio, mediante la sinergia della collaborazione con le parti ed i loro procuratori, individuare oggetto di indagine e sviluppare una strategia difensiva condivisibile.
  • Analisi tecnica o anche processo fisiopsichico

    Rimane comunque l’inscindibile binomio tra caratterizzazione di personalità e scopo identificativo di uno scritto/documento in verifica peritale. Il perito medierà tra la fase psicologica e la redazione di un testo di stampo tecnico che fissi l’oggetto di studio nel confronto oggettivo diretto, senza tralasciare la precedente fase investigativa, fondamentale per ricostruire un quadro obiettivo.
Perizie Grafologiche in Sardegna

Indagini su Assegni

Le indagini tecniche relative ai titoli bancari non riguardano solo ed esclusivamente la firma di traenza degli stessi.

Perizie Calligrafiche

Inizialmente quella che attualmente è nota come “indagine grafologica” soprattutto nella aule di giustizia, veniva definita calligrafia, dal metodo di indagine che si utilizzava.

Perizie Grafologiche

Sono quelle basate sul metodo grafologico ossia sulla stretta correlazione che esiste tra segno grafico (così vengono chiamati gli elementi posti a base di una indagine grafologica) e personalità del soggetto scrivente.

Testamenti Olografi

Nella casistica che più spesso viene sottoposta al consulente/perito giudiziario compaiono i testamenti olografi.

Verifica di Contratti

Il contratto è un negozio giuridico, necessariamente bilaterale o plurilaterale, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Codice Deontologico

il grafologo ha ampia sfera di azione ma comunque la sua disciplina viene limitata e delineata attraverso una normativa ben precisa che è quella del “CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO” in vigore dal 1992.

Riferimenti di legge

Art. 220 c.p.p.

Stabilisce che un perito non possa indicare nella propria perizia la tendenza di un imputato a delinquere né possa stabilire carattere e personalità. Per quanto l’articolo del codice porti con sé limitazioni di carattere oggettivo e venga superato di fatto nella fase di indagine, così come già si auspicava e si chiedeva nei convegni di criminologia forense a partire dal lontano 1942, è altrettanto vero che si parla si codice di procedura penale e che in civile non vi siano limitazioni di tal portata.

Art. 222 c.p.p.

Ulteriore limitazione fissata in termini di regola è quella dettata dall’Art. 222 che stabilisce che non possa assumere l’incarico di perito colui il quale sia stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso a pena di nullità della perizia.

Art. 195 c.p.c.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale quando queste sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Tale relazione DEVE essere trasmessa dal consulente di ufficio alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza. Mentre le parti, sempre nei termini dettati dal giudice, devono inviare al ctu proprie osservazioni tecniche che devono essere valutate sinteticamente dal ctu nella relazione finale. In ambito civile l’Art. sopra citato assume valenza procedurale assoluta.

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